Legge n. 124/2017 “Obblighi di trasparenza”

La Legge 4 agosto 2017 n. 124  con l’articolo 1, ai commi da 125 a 129, prevede nuovi obblighi di trasparenza in materia di “contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere” riconosciuti alle associazioni ed alle imprese da Pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici rilevanti. Nello specifico è richiesta la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

Sono tenuti al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto: società di Capitali (Spa, Srl, Sapa); società di persone (Snc, Sas); ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

La Scuola di Alta Formazione  dell’Emilia Romagna nel corso del 2021 ha percepito i seguenti contributi:

  • contributi a fondo perduto per soggetti colpiti dall’emergenza ex art. 1 D.L. 41/2021: Euro 21.835;
  • contributi a fondo perduto per soggetti colpiti dall’emergenza ex art. 1 D.L. 73/2021: Euro 21.835
  • esonero dal saldo IRAP 2019 (art. 24 D.L. 34/2020): Euro 2.167;
  • esonero I acconto IRAP 2020 (art. 24 D.L. 34/2020): Euro    466;